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Plastic Tax, a chi spetta pagare l’imposta sui prodotti in plastica monouso?

L’Italia intende adeguarsi al recepimento della Direttiva UE 2019/904 sulle materie plastiche monouso (SUP) e lo fa istituendo nella Legge di Bilancio 2020, un’imposta sui “manufatti con singolo impiego” (MACSI).

Per MACSI si intendono gli oggetti in materiale plastico di uso quotidiano progettati e realizzati per avere un singolo utilizzo, terminato il quale, assumono la connotazione di rifiuti.

Rientrano in questa categoria i prodotti monouso in plastica, come tappi ed etichette, così come il polistirolo, le vaschette in polietilene, il tetrapak, i contenitori dei detersivi, le buste di numerosi alimenti, le bottigliette di acqua naturale e bibite varie (manufatti che hanno funzione di contenimento, protezione, manipolazione e consegna di merci.)

Non saranno invece tassate le siringhe e tutti i prodotti riutilizzabili, come ad esempio le taniche e i vari contenitori per custodire gli oggetti.

Escluse completamente dalla Plastic tax anche le plastiche compostabili secondo lo standard UNI EN 13432:2002 e il materiale plastico che, pur essendo contenuto in prodotti qualificabili come MACSI, proviene da processi di riciclo.

Quali sono i soggetti tenuti al pagamento dell’imposta?

Il fabbricante, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale;

Il soggetto che acquista, per i MACSI provenienti da altri Paesi dell’Unione europea;

L’importatore, per i MACSI provenienti da Paesi terzi.

L’imposta è dovuta nella misura di 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI, ma non si è tenuti a versarla nel caso in cui il suo importo risulti inferiore o pari a 10,00 euro.

Agli operatori del settore delle materie plastiche viene al contempo riconosciuta la possibilità di usufruire di un credito di imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nell’anno solare 2020 per l’adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard UNI EN 13432:2002.

Tale credito d’imposta potrà essere fruito in compensazione di altri debiti tributari fino ad un tetto massimo di euro 20.000,00 per ciascuna impresa beneficiaria ed è altresì riconosciuto, sempre nella misura del 10% in relazione alle spese sostenute dalle aziende per attività di formazione del personale utili all’acquisizione delle competenze necessarie a porre in essere l’adeguamento tecnologico di cui sopra.

L’imposta dovrebbe entrare in vigore a luglio 2020, ossia due mesi dopo la definizione delle modalità dispositive di funzionamento dell’imposta da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevista per maggio 2020.

Focus direttiva UE 2019/904 sulle materie plastiche monouso (SUP-Single Use Plastics)

La direttiva SUP si innesta sulla legislazione europea vigente in materia di rifiuti quale norma speciale, stabilendo disposizioni più severe per i tipi di prodotti e di imballaggi più spesso rinvenuti come rifiuti sulle spiagge europee e che contribuiscono all’inquinamento ambientale da microplastiche.

Obiettivo della stessa è la riduzione, a partire dal 2021, del consumo di articoli monouso in plastica sul territorio europeo.

Il divieto non colpisce tutti i prodotti allo stesso modo ma è valido nello specifico per gli oggetti per i quali esistono alternative in commercio facilmente disponibili.

A partire dal 2021, sarà operativo il divieto di commercializzazione per cotton fioc, cannucce, piatti, posate, mescolatori per bevande e aste per palloncini, contenitori con o senza coperchio in polistirene espanso (EPS) per consumo immediato o asporto di alimenti realizzati in plastica monouso.

Il medesimo divieto colpirà tutti i prodotti (monouso e non) realizzati in plastica oxo-degradabile.

Per quanto riguarda invece i contenitori per alimenti e le tazze per bevande in plastica, gli Stati membri sono tenuti a ridurne l’uso, rendendo disponibili prodotti alternativi.

Il divieto non riguarda i prodotti per cui non esiste alternativa sul mercato, come ad esempio le salviettine umidificate e gli assorbenti igienici.

Particolare attenzione dovrà essere tuttavia riservata agli imballaggi di tali prodotti, che dovranno presentare un’etichetta che indichi chiaramente al consumatore sia l’impatto negativo sull’ambiente che i corretti metodi di smaltimento.

In riferimento a quest’ultimo punto è bene sottolineare che la direttiva rafforza l’applicazione del principio “chi inquina paga”, introducendo una responsabilità estesa per i produttori.

Questo nuovo regime si applicherà ad esempio ai filtri di sigaretta e agli attrezzi da pesca, per garantire che i produttori sostengano i costi di gestione a fine vita di tali articoli, come pure i costi delle campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini.

Per incentivare il riciclo la direttiva stabilisce un obiettivo di raccolta del 90% per le bottigile in PET, da raggiungere entro il 2029.

Prevede inoltre che, entro il 2025, il 25% delle bottiglie di plastica dovrà essere composto da materiali riciclati.

Tale quota salirà al 30% entro il 2030.